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Lodo Alfano bocciato, quid iuris?



Nel giugno del 2008 l’attuale Ministro della Giustizia Angelino Alfano presentò un disegno di legge la cui finalità principale era “tutelare l’esigenza assoluta della continuità e regolarità dell’esercizio delle più alte funzioni pubbliche”. Non si dovette attendere molto per l’approvazione del progetto. Il 26 giugno 2008 il Consiglio dei Ministri del Governo Berlusconi diede il suo assenso, concretizzatosi nella votazione del Senato, tenutasi in seconda lettura il 22 luglio 2008, con 171 sì, 128 no e 6 astenuti. Anche la firma da parte del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano non tardò molto, e all’atto di promulgazione venne affiancata una nota a cui vennero affidate le motivazioni di una così repentina ratifica nonostante le accesissime polemiche suscitate nell’opinione pubblica. Questa la breve cronistoria dell’iter legislativo del celeberrimo Lodo, ora passiamo all’epilogo di una vicenda che ha fatto discutere mezza Italia.
Il 7 ottobre 2009 la Corte Costituzionale, interpellata dal Tribunale di Milano e dal Gip del Tribunale di Roma sulla legittimità costituzionale della legge di cui sopra ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124 per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione”. Per corretta informazione ha inoltre dichiarato “inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione proposte dal GIP del Tribunale di Roma”. Il pomo della discordia sembra dunque essere l’art.1 della legge: “Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della  Camera dei Deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione è applicata anche ai processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione”.
Esso quindi contrasta sia con l’art. 3 della Costituzione, baluardo dell’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, che con l’art. 138 della Costituzione, riguardante l’iter di revisione costituzionale - distinto e più complesso dell’iter legislativo ordinario. Non sarebbe dunque possibile incidere sullo status giuridico delle quattro più alte cariche dello Stato con una normativa di rango ordinario - quella che comunemente intendiamo come “legge fatta dal Parlamento” - in quanto tutte le disposizioni relative allo status di tali soggetti, essendo di rango costituzionale, per essere modificate richiedono una legge di pari grado nella gerarchia. Inoltre l’immunità - e qui evidenzio con un giallo molto fluorescente - non sarebbe estensibile ai reati extrafunzionali, in quanto la ratio legis  della tutela sta nella serenità dello svolgimento della funzione e non nella serenità della singola persona fisica che la esercita.
Bocciato il “Lodo scudo”, mi rimbomba in testa una domanda. E se invece che buttare le nostre energie discutendo sulla possibilità o meno di fermare i processi per la durata del mandato, provassimo a spostare l’attenzione sulla questione “ineleggibilità”, ponendo un tornello legislativo oltre il quale chi non ha la “tessera” - esempio di tessera: nessun giudizio penale pendente - non può entrare? Prevenire è meglio che curare, no?


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